Tutte le attuali linee guida sulla testimonianza minorile, ad es. in caso di presunto abuso sessuale, prevedono invariabilmente la raccomandazione di limitare al minimo le occasioni di ascolto dei minori e di riservare il compito solo ai magistrati ed eventualmente a loro ausiliari, a condizione che si tratti di esperti specificamente formati nel colloquio investigativo ed operanti sotto mandato e controllo giudiziario.
Carta di Noto III (Giugno 2011):
- 1. Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell’Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. (...)
- 7. (...) ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell’originaria traccia mnestica. (...)
Linee Guida Nazionali "L'ascolto del minore testimone" (Novembre 2010)
- 3.10 Ogni accertamento tecnico sul minore dovrebbe rispettare le seguenti regole minime: a) ridurre il più possibile il numero delle audizioni; (...)
- 4.13 L’avvio di un percorso terapeutico prima dell’acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio può costituire elemento di influenzamento della genuinità della resa testimoniale.
Manuale UNICEF "L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario" (Gennaio 2012; a cura di Sandra Recchione, magistrato):
- (pag. 61) Nella giurisdizione penale l’“ascolto” del minore costituisce una “fonte di prova”. Diversi gli interessi coinvolti: la salvaguardia della genuinità della testimonianza, il diritto dell’accusato a entrare in contatto con la fonte delle accuse, il diritti del minore-teste a essere tutelato dall’“urto” processuale e dalla vittimizzazione “da processo”.
- (pag. 62) È emerso come sia raccomandabile procedere nel più breve tempo possibile all’audizione giudiziale. L’ascolto dovrà essere effettuato nell’arco di pochi giorni dalla ricezione della notizia. Gli studi di psicologia della testimonianza (come anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione) avvertono delle insidie e dei pericoli connessi al “contagio dichiarativo”. Tale fenomeno può conseguire alla attivazione di percorsi investigativi privati paralleli a quello giurisdizionale.
- (pagg. 62-63) (...) pulsione all’approfondimento para-investigativo che può causare l’inquinamento delle testimonianze. La ripetizione (extragiudiziale e compulsata) di dati rilevanti per l’accertamento processuale, può infatti comportarne la modifica, indotta dalla carica di suggestione delle domande e dei dati di contesto in genere.
- (pag. 63) 2.2. La persona che effettua l’ascolto. Si è ritenuto essenziale che del caso sia immediatamente investito il pubblico ministero, e che siano evitate – quando non indispensabili – audizioni da parte degli organi investigativi precedenti alla presa in carico del procedimento dall’Autorità giudiziaria. Il pubblico ministero sceglierà se procedere direttamente all’ascolto, o se, piuttosto, avvalersi di un “ausiliario”, o di un consulente, che svolga anche le funzioni di ausiliario. È opinione condivisa che il minore deve essere ascoltato da persone specializzate: chi ascolta deve avere competenze forensi, che gli consentano di indirizzare l’intervista su temi rilevanti per la verifica dell’attendibilità, nonchè competenze tecniche che consentano di “entrare in relazione” con il minore. Il magistrato inquirente dovrà scegliere il setting adeguato per l’audizione.
- (pagg. 66-68) Si è ritenuto opportuno: (...) raccomandare alle forze dell’ordine che – salvo in casi eccezionali – deve essere evitata l’audizione precedente alla presa in carico del procedimento da parte della Procura; deve essere raccomandata la massima segretezza nella gestione delle indagini (evitando la stesura di verbali ex art. 161 c.p.p.); è inoltre opportuno che siano individuate modalità di coordinamento tra uffici che ricevono la stessa segnalazione (Procura presso il Tribunale per i minorenni e Procura presso il Tribunale); (...) fare in modo che l’esame sia effettuato direttamente dal pubblico ministero, riducendo al minimo le deleghe alla polizia giudiziaria ed evitando comunque di coinvolgere organi non specializzati;
- (pag. 84) Si è ritenuto non opportuno consentire al consulente di effettuare incontri con il minore precedenti all’esame del pubblico ministero, per scongiurare ogni sospetto di inquinamento della fonte.
- (pagg. 85-86) (...) l'esame clinico non può sostituire l'audizione giudiziale che è inopportuno che nell’ambito delle sedute psicodiagnostiche il tecnico affronti i temi processuali (...).
Salerno, 2012
L'ASL di Salerno ha istituito il Nucleo Operativo Territoriale (N.O.T.) "Centro contro Maltrattamento ed Abuso in Danno dei minori". Il coordinamento del N.O.T. è stato intestato alla dott.ssa Maria Rita Russo, neuropsichiatra infantile (il N.O.T. è affiliato inoltre al Movimento per l'Infanzia dell'avv. Coffari e la dott.ssa Russo fa parte del suo Consiglio Direttivo).
Il sito web del N.O.T. così ci informa della propria mission:
- accoglienza delle segnalazioni di casi di disagio e/o sospetto abuso sui minori e valutazione dell’attendibilità e del rischio
- segnalazione alle Autorità competenti e, relativamente al rischio, eventuale proposta di provvedimento immediato a tutela dei minori; (...)
Posto che esistono sul territorio diverse agenzie che raccolgono segnalazioni di presunto abuso sui minori e premesso anche che ogni professionista medico-psicologico in veste di pubblico ufficiale ha sempre l'obbligo di denuncia di certi reati, non si comprende però il motivo per cui una ASL dovrebbe arrogarsi un mandato investigativo così ampio ed autonomo, fino a sostituirsi alle autorità giudiziarie in modo palese.
Nella pretesa che campeggia al primo punto della mission del N.O.T. di Salerno risuona l'eco sinistro delle "prassi distorte" da cui mettono in guardia le linee guida: di quale "valutazione di attendibilità" si occupa il team della dott.ssa Maria Rita Russo ed a che titolo?
Il timore è che quella espressione possa alludere alla validazione di vere e proprie testimonianze raccolte mediante una pratica autonoma di ascolto delle presunte vittime: non vorremmo essere incappati nella scoperta che al N.O.T. di Salerno vengono anticipati i colloqui investigativi direttamente ai minori presunti offesi [non sappiamo se questa sia effettivamente la situazione e la prassi del N.O.T. di Salerno, rettificheremo immediatamente in caso di smentita argomentata].
Senza un formale incarico come ausiliario da parte delle A.A.G.G., il neuropsichiatra che di fronte ad una notizia di reato dovesse decidere in autonomia sottoporre un minore ad un interrogatorio investigativo (anche se sotto il cappello di una ASL) incorre infatti in una catastrofe di violazioni procedurali e/o deontologiche, immediatamente evidenti sulla base delle raccomandazioni con cui abbiamo introdotto questo articolo (Unicef, 2012: "deve essere evitata l’audizione precedente alla presa in carico del procedimento da parte della Procura"):
- con buona pace delle ASL, il magistrato vorrà forse decidere di ascoltare per primo ed in prima persona il minore, senza mediazione di altre persone;
- in caso sia utile un ausiliario, l'esperto lo sceglie il magistrato e non l'ASL. Può anche darsi che per tale compito venga incaricata una neuropsichiatra e magari la stessa dott.ssa Russo (sempre che ella possa dimostrare un curriculum e competenze adeguate a questo compito specialistico), ma saremo confortati solo ciò avvenisse nei luoghi deputati e nelle garanzie del codice di procedura, non per vocazione personale;
- l'ascolto del minore da parte di un neuropsichiatra dell'ASL è un percorso parallelo del tutto inutile ai fini dell'indagine e dannoso per il suo successivo svolgimento, in quanto ogni ascolto da parte di un soggetto non incaricato, costituisce inoltre una irrimediabile fonte di distorsione e potenziale inquinamento della prova.
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Non può tacersi inoltre il fatto che sarebbe comunque infondata ed impropria la pretesa stessa che un professionista medico-psicologico al di fuori del procedimento penale possa giudicare validamente l'attendibilità di indizi o testimonianze di reato, come sembra voler dare ad intendere la mission del N.O.T. di Salerno.
Ancora una volta, basterebbe conoscere le linee guida professionali che univocamente vietano ai professionisti della salute mentale di valutare la "attendibilità" o "credibilità" delle testimonianze minorili di reato, vengono cioè bandite le operazioni di "validation" da parte di medici e psicologi (una pratica che pure ha imperversato per anni fuori e dentro i tribunali e che ancora resiste nelle pretese di molti). Ad es. per la Carta di Noto III (2011):
- 4. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. (...)
Linee Guida Nazionali (2010):
- 3.1 (...) non vanno utilizzate dall’esperto espressioni come “attendibilità” e “credibilità” perché potenzialmente fuorvianti.
- 3.2 All’esperto non può essere demandato il compito - non delegabile perché di esclusiva competenza del Giudice - di accertare la veridicità di quanto raccontato dal bambino. Non possono essere egualmente formulati pareri per “validare” scientificamente contenuti della testimonianza (o parti di essa). Non esistono, difatti, “indicatori” psicologici, testologici o comportamentali in tal senso.
Manuale UNICEF (2012):
- (pag. 79) prassi distorte che assegnano allo psicologo il compito di valutare l’attendibilità della testimonianza, delegando al tecnico una valutazione giurisdizionale centrale nell’ambito dei processi in questione; (...) La gestione non accorta della psicodiagnosi forense rischia di consegnare allo psicologo una “delega in bianco” sulla valutazione dell’attendibilità giudiziale. Tale comportamento è stato più volte censurato dalla Corte di Cassazione ed è unanimemente ritenuto inopportuno dagli psicologi forensi.
Confidiamo in un pubblico chiarimento da parte dell'ASL di Salerno, previa soprattutto la verifica che presso il N.O.T. della dott.ssa Russo non vengano indebitamente assunti ruoli indagatori mediante colloqui con i minori segnalati per presunti reati.
Per tale ragione, il presente articolo viene inoltrato al Direttore Generale, dott. Antonio Squillante ed al Direttore Sanitario, dott. Federico Pagano; daremo conto di loro eventuali repliche.
Ugo
P.S.: del N.O.T. di Salerno giunse notizia già nel Giugno 2011, quando nel corso di una giornata di studio la sociologa volontaria Rosaria Cammarota ha presentato "dati choc" sulle segnalazioni di abuso, piuttosto difformi rispetto alle statistiche epidemiologiche ufficiali del settore, ad esempio con una straordinaria prevalenza di abusi sessuali rispetto agli altri tipi ed un picco molto insolito per la fascia tra i 4 e i 5 anni di età. Guarda caso, proprio le tipologie più esposte al rischio di contagio dichiarativo e induzione di false accuse conseguente ad errate modalità di ascolto e investigazione.